Come evitare il processo penale con le condotte riparatorie.

Una delle principali novità introdotte dalla riforma Orlando del 2017 è costituita dall’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui al nuovo art. 162 ter c.p.

La norma, infatti, prevede che nei casi di reati perseguibili a querela, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento del danno.

La condotta riparatoria deve essere posta in essere prima dell’apertura del dibattimento e può anche sostanziarsi in un’offerta reale ai sensi dell’art. 1208 c.c. formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, purché il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

In altri termini la congruità della somma offerta è in ultima istanza rimessa alla valutazione imparziale del giudice e non a quella della persona offesa la quale, se insoddisfatta, potrà eventualmente agire soltanto in sede civile per la differenza.

L’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie era già prevista nel solo rito innanzi al Giudice di Pace ma, a seguito della Riforma Orlando è stata estesa anche al rito ordinario dinanzi al Tribunale.

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