La resistenza a pubblico ufficiale è configurabile anche nell’ipotesi di mera minaccia di atti di autolesionismo

Con la sentenza n. 26869/17 la Corte di Cassazione ha stabilito che “la condotta dell’automobilista che, sorpreso dagli organi accertatori alla guida privo dei documenti del veicolo, della patente e della copertura assicurativa, minacci di darsi fuoco con del liquido infiammabile in ipotesi di sottrazione del mezzo e si barrichi all’interno dello stesso, integra il delitto di cui all’art. 337 c.p.”

In particolare, sempre secondo quanto osservato dalla Suprema Corte “ai fini della integrazione della minaccia ad un pubblico ufficiale, invero, non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo sufficiente l’uso di una qualsiasi coazione, anche morale, o anche una minaccia indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. Tale minaccia, dunque, può essere anche costituita da una condotta autolesionistica dell’agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell’ufficio ad opera del pubblico ufficiale”.

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