Gli anni della pandemia hanno visto un notevole aumento del numero di procedimenti penali apertisi a seguito di denunce per omesso versamento dell’assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli o del coniuge. Il blocco delle attività lavorative, i divieti di spostamento e le innumerevoli limitazioni imposte alle attività commerciali hanno, infatti, avuto delle pesanti ricadute su ricavi e stipendi e ciò si è talora tradotto nell’interruzione dei versamenti degli assegni di mantenimento.
Numerosi sono attualmente i casi di citazione a giudizio di imputati che vengono chiamati a rispondere del reato previsto dall’art. 570 bis. c.p. che punisce la condotta di chiunque si sottrae al pagamento di “ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio” nonché, in generale, le violazioni degli “obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
È importante precisare che questa norma punisce soltanto la condotta di colui “che si sottrae” al pagamento. Ciò sta ad indicare che un’omissione occasionale non è sufficiente a far scattare l’applicazione della sanzione penale. E’, infatti, richiesto un inadempimento serio e perdurante dell’obbligazione alimentare.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la tutela penale prevista da questa norma si applica anche ai casi di violazione dei provvedimenti economici riguardanti i figli di genitori non sposati (così Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 8222 del 28/01/2022).
Sul piano delle esimenti, va infine ricordato che i giudici, in linea con l’orientamento prevalente in giurisprudenza, sono particolarmente severi nel valutare le giustificazioni fornite da chi si rende inadempiente ad un dovere di rilievo costituzionale quale il pagamento dell’assegno di mantenimento. In particolare, è stato affermato che, per andare esente da pena, l’eventuale incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta, oggettiva, incolpevole e protratta nel tempo e non può consistere nella documentazione di una condizione meramente formale di disoccupazione (così da ultimo Cass. Sez. 6 – , Sentenza n. 49979 del 09/10/2019).
Coloro che sono tenuti a versare mensilmente un assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge o dei figli in base ad un provvedimento giudiziale dovrebbero, quindi, evitare con cura di rimanere inadempienti per troppo tempo, pena il rischio di subire un procedimento penale per il reato di cui all’art. 570 bis c.p.