Con sentenza n. 25382/23 pronunciata all’udienza del 17.05.2023 la Corte di Cassazione Sez. VI^ ha avuto modo di precisare l’ambito di applicazione dell’art. 633 c.p. in tema di invasione di edifici con specifico riferimento agli alloggi di edilizia popolare.
La Corte ha, infatti, spiegato che la funzione della norma incriminatrice in questione è quella di sanzionare unicamente “l’invasione” e non anche qualsiasi altra forma di detenzione sine titulo, quale potrebbe essere quella derivante dal mancato rilascio di un immobile precedentemente legittimamente posseduto. In quest’ultima fattispecie, infatti, sarà al più configurabile un illecito civilistico o una violazione rilevante ai fini del procedimento amministrativo, ma si è necessariamente al di fuori della previsione tipica dettata dall’art. 633 c.p.
La vicenda trae origine dal sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Latina di un appartamento di proprietà dell’ATER. Detto appartamento era stato, in principio, legittimamente assegnato ad una donna nei cui confronti era successivamente intervenuto un decreto di decadenza dall’assegnazione.
La Corte di Cassazione, ribadendo il proprio consolidato orientamento, ha annullato la decisione impugnata affermando che la condotta tipica del reato di invasione consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto.