La questione trae origine da una sentenza di condanna, confermata in appello, per i reati di minaccia aggravata, violazione di domicilio e tentato furto con strappo che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2012.
La difesa dell’imputato promuoveva ricorso per Cassazione lamentando che la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale era stata contestata soltanto all’udienza del 17.09.2020 quando ormai tutti e tre i reati contestati erano ormai prescritti. Sicché, a parere della difesa, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, non potendo la contestazione della recidiva far rivivere un reato già prescritto.
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione a cui era stato assegnato il ricorso ha rilevato sul punto un conflitto tra due opposti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, la recidiva non sarebbe un mero “status” soggettivo, con la conseguenza che il decorso del termine prescrizionale ne precluderebbe la contestazione (così ex multis Cass. Sez 5 n. 48205 del 10.09.2019). Secondo altro orientamento, invece, la contestazione della recidiva avrebbe natura “ricognitiva” e non costitutiva, con la conseguenza che la stessa non sarebbe preclusa dal maturare della prescrizione (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 n. 33871 del 2.07.2010).
La questione è stata, pertanto, rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la decisione.