I passeggeri dei voli di linea godono di una serie di diritti disciplinati dal Regolamento CE n. 261/04 che istituisce regole comuni in tutti gli stati dell’Unione Europea in caso di cancellazione di un volo, di ritardo prolungato ovvero nella fastidiosa ipotesi di overbooking.
I diritti previsti dal regolamento trovano applicazione purché il volo in questione avvenga all’interno del territorio dell’Unione Europea, oppure parta dal territorio dell’Unione Europea, a prescindere dal fatto che la compagnia aerea operante sia o meno una compagnia UE. I diritti previsti dal regolamento entrano, altresì, in gioco qualora il volo arrivi in Unione Europea con provenienza da un paese extra UE e sia gestito da una compagnia aerea UE.
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto di scegliere in alternativa tra il rimborso integrale del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata (rimborso che essere erogato entro sette giorni), oppure di essere imbarcato su di un volo alternativo non appena possibile. Nel caso in cui il passeggero si trovi già in aeroporto e dovesse scegliere questa seconda opzione, avrà altresì diritto a pasti e bevande in proporzione alla durata dell’attesa e a due chiamate telefoniche o invii di sms o e-mail. Inoltre, il passeggero avrà diritto al pernottamento se il volo alternativo è il giorno successivo alla data prevista.
Il regolamento prevede, altresì che, in caso di cancellazione del volo, in aggiunta a ai diritti già indicati, al passeggero spetti anche una compensazione monetaria che va dai 250 Euro ai 600 Euro in funzione della lunghezza della tratta, salvo che il vettore aereo non dimostri che la cancellazione del volo sia dovuta a cause eccezionali e fatte salve le ulteriori ipotesi di esclusione tassativamente individuate dal regolamento.
Il diritto alla compensazione stabilito dalla normativa europea lascia comunque impregiudicato il risarcimento degli ulteriori danni che la cancellazione del volo può aver eventualmente arrecato.