Con sentenza 20210/23 del 12.05.2023 la Cassazione ha affermato che la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen in tema condotte riparatorie ha natura soggettiva. Pertanto, l’estinzione del reato ha effetto solamente nei confronti colui al quale la causa estintiva si riferisce, non estendendosi ai correi.
Una decisione che chiarisce, quindi, l’effetto estintivo delle condotte riparatorie. A differenza della remissione della querela, infatti, i cui effetti estintivi si estendono anche agli altri eventuali correi che non l’abbiano ricusata ex art 155 comma 2 c.p., l’estinzione del reato derivante dalle condotte riparatorie riguarda esclusivamente il soggetto interessato.