Reati ambientali: la messa alla prova è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Con sentenza n. 5910/23 del 13.02.2023 la Corte di Cassazione ha annullato una decisione con la quale il Tribunale di Messina aveva pronunciato l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, nonché l’ordinanza di ammissione alla MAP, nei confronti di un imputato accusato di avere, nella qualità di titolare di una ditta individuale, depositato in modo incontrollato e senza autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che l’ordinanza di ammissione alla MAP non conteneva alcuna prescrizione volta all’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, in violazione di quanto stabilito dall’art. 168-bis c.p.

Pertanto, nel disporre la restituzione degli atti al Tribunale di Messina, la Corte ha precisato che il giudice di primo grado dovrà verificare se l’imputato abbia prestato le condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, in caso contrario, ne prescriverà l’adozione precisandone i termini e le modalità.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *