Con sentenza n. 25345/23 del 11.05.2023 la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di Macerata nella parte in cui ha applicato al condannato, in sede di patteggiamento per il reato di cui all’art. 589 bis c.p. (omicidio stradale), la sanzione accessoria della sospensione della patente determinandola in anni 3 e mesi 6, ridotta poi ad anni 2 e mesi 4 per il rito.
In motivazione la Corte ha osservato che è principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto, allorché la misura si attesti non oltre la media edittale.
Qualora, invece, il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l’onere di fornire una motivazione della durata che tenga conto, tra le altre cose, dell’entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.