Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, pronunciandosi sul caso Ben Amamou c. Italia, ha affermato che vi è stata violazione dell’art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo) da parte della decisione della Corte di Cassazione n. 8386/20 del 29.04.2020
Il caso trae origine dalla procedura giudiziaria avviata in Italia dal sig. Ben Amamou il quale, mentre si trovava a bordo di una vettura in qualità di terzo trasportato, era rimasto vittima di un grave incidente stradale provocato da un veicolo rimasto non identificato.
La richiesta di risarcimento diretto spiegata ai sensi dell’art. 141 Cod. Ass. dal sig. Ben Amamou nei confronti dell’Assicurazione del veicolo ove si trovava a bordo veniva respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Perugia per le medesime motivazioni: l’azione diretta ex art 141 Codice Assicurazioni Private richiede che entrambi i veicoli coinvolti siano identificati e assicurati contro la responsabilità civile. In mancanza, il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo Vittime della Strada.
Il sig. Ben Amamou promuoveva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello. La Corte di Cassazione respingeva il ricorso sul presupposto che “l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore è data a condizione che sia individuabile una responsabilità concorrente, anche soltanto presunta, del conducente del veicolo sul quale il terzo trasportato viaggiava”. In altri termini, nonostante l’intero processo di merito si fosse basato sull’interrogativo se l’art. 141 Cod. Ass. richiedesse o meno che tutti i veicoli coinvolti nel sinistro fossero identificati, la Corte di Cassazione aveva finito col fondare la propria decisione su di un motivo diverso: il mancato accertamento di una eventuale corresponsabilità del trasportatore.
Secondo la decisione della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo l’esigenza di rispettare il contraddittorio avrebbe richiesto che la Corte di Cassazione sottoponesse alle parti la questione rivelatasi, poi, decisiva ai fini del giudizio. Poiché, pertanto, il ricorrente era stato “preso alla sprovvista” dalla sostituzione dei motivi presi in considerazione dalla Corte, egli non ha potuto beneficiare di un processo equo come garantito dall’art. 6 CEDU.