Chat Telegram: la disponibilità di file archiviati sul cloud storage di una chat di gruppo equivale alla detenzione ai fini del reato cui all’art. 600 quater c.p.  

Con sentenza n. 36572/23 del 4.09.2023 la Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di detenzione di materiale pedopornografico ai sensi dell’art. 600-quater, comma primo, cod. pen. la disponibilità di “file” archiviati sul “cloud storage” di una “chat” di gruppo Telegram e accessibili da parte di ogni componente del gruppo che vi abbia consapevolmente preso parte.

Nel proprio ragionamento la Corte ha affermato che non vi è alcuna differenza tra il download dei file sul proprio cellulare e l’accesso incondizionato ad un archivio condiviso tra i partecipanti ad una chat di gruppo. In entrambi i casi, infatti, l’agente ha piena ed incondizionata possibilità di fruire del materiale archiviato indipendentemente dal fatto che sia stato lui stesso od altri ad aver effettuato l’operazione di salvataggio.

La sentenza in commento è di particolare interesse in quanto nelle motivazioni si premette che in campo penale la nozione di “detenzione”, ancorché mutuata dal diritto civile, viene intesa nel senso di mera disponibilità materiale di un bene, prescindendo interamente dall’animus.

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