Riforma del processo penale: rafforzati i diritti delle vittime di reato

Un’altra novità interessante introdotta dalla riforma del processo penale entrata in vigore lo scorso 3 agosto 2017 è il rafforzamento dei diritti della persona offesa dal reato, tradizionalmente vista come una parte meramente eventuale del processo penale.

Innanzitutto il nuovo art. 335 comma 3 ter c.p.p. prevede la possibilità, decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, che la persona offesa dal reato possa chiedere di essere informata in merito allo stato del procedimento.

In secondo luogo, in caso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, il termine per la visione degli atti e la presentazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 408 comma 3 c.p.p. passa da 10 giorni a 20 giorni. Termine elevato fino a 30 giorni in caso di richiesta di archiviazione di delitti commessi con violenza alla persona e per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

Sempre in ottica di un rafforzamento dei diritti delle vittime di reato va, infine, ricordata la modifica della disciplina della prescrizione relativa ai delitti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, delitti di pornografia infantile, tratta di persone e stalking se commessi in danno di una persona minorenne. In tali casi, il termine di prescrizione dei reati decorre dal compimento della maggiore età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente.

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