Gli anni della pandemia hanno
visto un notevole aumento del numero di procedimenti penali apertisi a seguito
di denunce per omesso versamento dell’assegno di mantenimento dovuto in favore
dei figli o del coniuge. Il blocco delle
attività lavorative, i divieti di spostamento e le innumerevoli limitazioni imposte
alle attività commerciali hanno, infatti, avuto delle pesanti ricadute su
ricavi e stipendi e ciò si è talora tradotto nell’interruzione dei versamenti
degli assegni di mantenimento.
Numerosi sono attualmente i casi
di citazione a giudizio di imputati che vengono chiamati a rispondere del reato
previsto dall’art. 570 bis. c.p. che punisce la condotta di chiunque si sottrae
al pagamento di “ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento,
di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio” nonché, in
generale, le violazioni degli “obblighi di natura economica in materia di
separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
È importante precisare che questa
norma punisce soltanto la condotta di colui “che si sottrae” al
pagamento. Ciò sta ad indicare che un’omissione occasionale non è sufficiente a
far scattare l’applicazione della sanzione penale. E’, infatti, richiesto un inadempimento
serio e perdurante dell’obbligazione alimentare.
Inoltre, come chiarito dalla
giurisprudenza di legittimità, la tutela penale prevista da questa norma si
applica anche ai casi di violazione dei provvedimenti economici riguardanti i
figli di genitori non sposati (così Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 8222 del
28/01/2022).
Sul piano delle esimenti, va
infine ricordato che i giudici, in linea con l’orientamento prevalente in
giurisprudenza, sono particolarmente severi nel valutare le giustificazioni
fornite da chi si rende inadempiente ad un dovere di rilievo costituzionale
quale il pagamento dell’assegno di mantenimento. In particolare, è stato
affermato che, per andare esente da pena, l’eventuale incapacità economica
dell’obbligato deve essere assoluta, oggettiva, incolpevole e protratta nel
tempo e non può consistere nella documentazione di una condizione meramente
formale di disoccupazione (così da ultimo Cass. Sez. 6 – , Sentenza n. 49979
del 09/10/2019).
Coloro che sono tenuti a versare mensilmente un assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge o dei figli in base ad un provvedimento giudiziale dovrebbero, quindi, evitare con cura di rimanere inadempienti per troppo tempo, pena il rischio di subire un procedimento penale per il reato di cui all’art. 570 bis c.p.