Con la recente ordinanza n. 8375/22 del 15.03.2022 la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui nei giudizi di protezione internazionale, al di là del dovere del ricorrente allegare e dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari, la valutazione delle condizioni socio-politiche del paese d’origine del richiedente deve avvenire tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione.
In particolare, osserva sempre la Cassazione, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche essendo, invece, tenuto ad integrare egli stesso le informazioni disponibili con tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente che siano necessari ai fini della definizione della domanda di protezione internazionale avendo cura poi di indicare, nel provvedimento decisorio, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento (Cass. 11 dicembre 2020, n. 28349).
Una decisione, quella in commento, che riafferma l’obbligo di cooperazione istruttoria gravante anche in capo al Giudice (oltre che alle Commissioni territoriali) in virtù dell’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, e degli artt. 8 e 27, comma 1 bis, del d.lgs. n. 25 del 2008.