Corte di Giustizia UE – Mandato di Arresto Europeo: la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un MAE affinché la pena sia eseguita nello Stato membro di residenza deve potersi applicare anche ai cittadini di paesi terzi

Con sentenza del 6.06.2023 nella causa C-700/21 la grande sezione della CGUE ha affermato che il diritto dell’Unione europea osta ad una normativa nazionale – come quella italiana di recepimento della  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 – che circoscriva la possibilità di rifiutare l’esecuzione del MAE unicamente alle ipotesi di cittadini italiani o cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che presentino legami con l’Italia, con esclusione dei cittadini di paesi terzi. E ciò in quanto una simile disposizione contrasta con il principio di parità di trattamento sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.  

La vicenda trae origine dalla richiesta di MAE finalizzata all’esecuzione di una pena detentiva avanzata da un tribunale della Romania nei confronti di un cittadino moldavo stabilmente residente in Italia. La Corte d’Appello di Bologna, non potendo legittimamente rifiutare l’esecuzione del MAE pur rilevando lo stabile radicamento familiare e professionale della persona ricercata, adiva la Corte Costituzionale italiana che, a sua volta, disponeva un rinvio pregiudiziale alla CGUE che rendeva la decisione in commento.

Notoriamente il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la CGUE in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione. La decisione della CGUE, pur non risolvendo nel merito la controversia nazionale, vincola i giudici nazionali a statuire sula controversia attenendosi all’interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte. Tale decisione vincola anche gli altri giudici nazionali che debbano decidere in merito alla medesima questione.