Difendersi con il patrocinio a spese dello Stato

Il Patrocinio a Spese dello Stato (noto anche come gratuito patrocinio) nasce con lo scopo di assicurare alle persone meno abbienti l’accesso alla giustizia.

La persona ammessa al patrocinio gratuito, infatti, beneficia dell’assistenza legale di un solo difensore che verrà integralmente retribuito dallo Stato. Inoltre, la persona ammessa al gratuito patrocinio è dispensata dal pagamento di tasse o imposte per avviare una causa oppure resistervi, come pure è esentata dal pagamento di spese di notifica e diritti di copia.

Vediamo i dettagli.

  • Chi può richiederlo ?

Il cittadino italiano o straniero/apolide che sia accusato di un reato ovvero vittima di un reato che intenda costituirsi parte civile nel processo penale. L’ammissione è valida per tutti i gradi di giudizio. In ambito civile il patrocinio a spese dello stato può essere chiesto dalla persona che intende iniziare un giudizio ovvero resistere in un giudizio.

  • Quando si può richiedere?

Quando si ha un reddito familiare (cioè la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo), risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, inferiore a € 11.528,41. Nel solo processo penale è previsto l’aumento di tale soglia reddituale nella misura di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. I conviventi more uxorio contano come familiari.

  • Ci sono categorie di soggetti esclusi? 

Si. Sono esclusi dal GP coloro che sono indagati per reati di evasione in materia di imposte. Sono altresì esclusi i condannati con sentenza definitiva per reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e a agli stupefacenti. Inoltre, l’ammissione al patrocinio a spese dello stato decade nel momento in cui il beneficiario nomina un secondo avvocato in aggiunta a quello precedentemente nominato.

  • Ci sono disposizioni a favore di donne maltrattate o minori?

Si. L’art. 76 comma 4 ter DPR 115/2002 prevede che le vittime dei reati concernenti i maltrattamenti in famiglia, la violenza o lo sfruttamento sessuale, le pratiche di mutilazione genitale femminile, la pornografia infantile e lo stalking possano essere ammesse al beneficio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge. In altri termini, ove richiesto, lo Stato assume integralmente i costi della difesa in giudizio delle vittime di tali reati.

  • Mi hanno assegnato un difensore d’ufficio. E’ gratuito?

No. Difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato sono due cose diverse. È, tuttavia, sempre possibile verificare che il difensore d’ufficio sia abilitato a difendere con il gratuito patrocinio

  • Quali sono i documenti necessari?

Carta di identità, codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare, ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo (in mancanza autocertificazione del reddito). Gli stranieri dovranno altresì corredare la domanda di ammissione con una dichiarazione rilasciata dal Consolato del Paese di appartenenza attestante il mancato possesso di redditi all’estero.

  • A chi va presentata la domanda?

Nel penale la domanda viene indirizzata al giudice procedente. Nel civile la domanda va indirizzata alla Commissione Patrocinio a Spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati.  Nella prassi è spesso l’avvocato prescelto dal cliente che si occupa di presentare le istanze con la relativa documentazione.

Il futuro della giustizia italiana? Sempre più nelle mani dei magistrati onorari

È sufficiente scorrere sommariamente il testo del D.lgs n. 116/17 sulla riforma della magistratura onoraria per rendersi conto che nel futuro la giurisdizione verrà accentrata sempre più nelle mani dei magistrati non togati.

Il testo della riforma prevede, infatti, che i giudici di pace avranno competenza, tra le altre cose, per le cause relative a beni mobili o al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non superiori ad Euro 30.000 (attualmente il limite é fissato a Euro 5.000).

Inoltre la riforma prevede la possibilità di attribuire ai giudici di pace competenza a giudicare delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti non superiori ad Euro 50.000 (attualmente il limite è di Euro 20.000), nonché i pignoramenti presso terzi qualora il valore del credito non ecceda i 50.000. Da ultimo i giudici di pace avranno competenza esclusiva in materia di condominio e ai procedimenti di competenza dei magistrati onorari si applicherà il processo civile telematico.

Una porzione di queste novità entrerà in vigore dal 21 ottobre 2021, ma bisognerà attendere il 31 ottobre 2025 perché la totalità delle novità apportate dalla riforma entri appieno in vigore.

Al momento è stata espunta dalla riforma l’estensione delle competenze dei giudici di pace in ambito penale, ma nulla esclude che la competenza penale dei giudici di pace venga ulteriormente ampliata.