SANATORIA 2020: IL PUNTO SULLE PRINCIPALI SENTENZE AMMINISTRATIVE

Sono passati ormai quasi due anni dalla sanatoria 2020 e, secondo alcune fonti, l’Amministrazione ha provveduto ad esaminare soltanto una minima parte delle domande di emersione presentate (talvolta il 13% in alcune Prefetture), accumulando notevoli ritardi.

Volendo, però, fare il punto della situazione, dall’analisi delle sentenze ad oggi disponibili emerge che uno degli aspetti più combattuti nei giudizi dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali riguarda la prova della presenza dello straniero sul territorio italiano prima dell’8 marzo 2020. Trattasi di un requisito fondamentale ai fini dell’emersione secondo quanto previsto dall’art. 103 DL 34/20.

L’orientamento giurisprudenziale che si è formato sul punto sembra ritenere che i mezzi per fornire la prova della presenza dello straniero
in Italia anteriormente a tale data siano elencati direttamente e tassativamente dall’art. 103 DL 34/20, con l’effetto di sottrarre ai privati la possibilità di fare ricorso ad altri mezzi di prova.

In quest’ottica sono state ritenute inidonee a provare la presenza dello straniero le fotografie geolocalizzate che lo ritraggono durante un battesimo in Italia, nonché le dichiarazioni dei presenti, inclusa quella del sacerdote officiante (cfr. TAR Lombardia Brescia, n. 4/2022). Allo stesso modo è stata ritenuta inidonea la dichiarazione unilaterale del datore di lavoro ( TAR Emilia Romagna n. 1031/2021 ) come pure quella di un Ministro di Culto (TAR LAzio n. 2058/2021; seppur con riferimento alla sanatoria 2012).

Più controversa risulta invece la possibilità di provare il requisito in esame per il tramite della titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani. In tali casi, infatti, alcune sentenze dei giudici amministrativi (es. Tar Umbria n. 53/2022 e Tar Umbria n.773/2021), muovendo dal presupposto che il Ministero dell’Interno, tramite la circolare del 30.05.2020 e le FAQ pubblicate sul proprio sito, ha espressamente richiamato tali documenti, hanno ritenuto sussistere un vero e proprio “aggravio dell’onere motivazionale” a carico dell’Amministrazione che intenda discostarsi da tali indicazioni ministeriali.

In conclusione, le pronunce ad oggi disponibili attestano la tendenza, da parte dei giudici amministrativi a valutare con particolare rigore la prova della presenza dello straniero in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020.